Food contact, pericoli contaminazione: Sicurezza alimentare e packaging

03 Ago Food contact, pericoli contaminazione: Sicurezza alimentare e packaging

Sicurezza alimentare e packaging
La sicurezza alimentare riguarda tutta la filiera secondo l’espressione from the farm to the fork. Pertanto i materiali destinati al contatto alimentare facendone parte sono sottoposti agli stessi criteri e principi di sicurezza per gli alimenti.
I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti sono:
– l’imballaggio,
– i contenitori e le plastiche,
– gli utensili e le stoviglie.
Il materiale destinato a venire a contatto con gli alimenti può trasferire componenti ai prodotti alimentari e in alcuni casi determinare una contaminazione dell’alimento con cui viene a contatto Per tale motivo esistono le liste positive, limiti di cessione e condizioni di uso. L’entità della migrazione dipende da una serie di fattori quali la natura e composizione del materiale (e delle sostanze), la natura e composizione dell’alimento, la superficie di contatto ed il tempo di contatto.
Le norme autorizzative agiscono quindi su questi fattori ovvero controllando la composizione dei materiali ( liste positive) ed al contempo limitandone gli usi consentiti. I materiali a contatto ricadono nella legislazione alimentare: in particolare sotto il Regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Ad essi si applica il Regolamento (CE)n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Per i materiali a contatto operano il Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CE ed il Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP) dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.
I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti devono essere prodotti secondo Buone pratiche di fabbricazione affinchè non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tali da:
• costituire un pericolo per la salute umana,
• comportare una modificare inaccettabile della composizione dell’alimento,
• comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche degli alimenti.
Con riferimento agli obblighi di etichettatura i materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con l’alimento al momento dell’immissione sul mercato sono accompagnati da una dicitura “per contatto con i prodotti alimentari” o un’indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio come macchina da caffè, bottiglia per vino) o il simbolo riprodotto nell’allegato II, che non è dovuto qualora l’utilizzo è vincolato. Il Reg. (CE) 1935/2004 prevede, altresi, la dichiarazione di conformità, la rintracciabilità e controlli ufficiali come accade per gli alimenti. In particolare l’art.16 impone la dichiarazione di conformità ovvero una Dichiarazione scritta che attesti la conformità dei materiali e oggetti alle norme vigenti, anche sulla base delle note ministeriali.
Con riferimento al MOCA nel 2016 il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando ha approvato un decreto legislativo sulla disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA). Il decreto si colloca nella tradizione sanzionatoria già prevista per il regolamento del 2004 ed implementa il meccanismo dei controlli ufficiali.
Ai fini dell’applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie riguardanti la sicurezza alimentare, le Autorità competenti sono:
– il Ministero della Salute,
– le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
– le Aziende unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze.
Le sanzioni previste per i MOCA sono disciplinate dagli articoli 2, 2 bis, 3, 4, 5 bis e 6 del DPR n.777/1982 (come modificato dal D.L.vo n.108/1992). Le violazioni ivi previste come reato sono state trasformate in illeciti amministrativi dal D.L.vo 30 dicembre 1999 n.507 ( art. 2 e 3).
Anche con riferimento a tale settore si rammenta che la presenza di sostanze estranee negli alimenti comporta l’applicazione dell’articolo 5 della legge 30 aprile 1962 n.283.
Fonte: newsfood.com