DICHIARAZIONE DI QUANTITÀ DEGLI INGREDIENTI: LINEE GUIDA EUROPEE

24 Nov DICHIARAZIONE DI QUANTITÀ DEGLI INGREDIENTI: LINEE GUIDA EUROPEE

Il regolamento (UE) n. 1169/2011, dedicato alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, elenca tutte le indicazioni obbligatorie da riportare sull’etichetta dei prodotti preimballati.

Nell’ambito di tali disposizioni, è previsto anche l’obbligo di dichiarare in etichetta la quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella preparazione dell’alimento (c.d. QUID: Quantitative Ingredient Declaration), quando ricorra uno dei seuenti presupposti:

  1. l’ingrediente o la categoria di ingredienti figurano nella denominazione dell’alimento o sono generalmente associati a tale denominazione dal consumatore;
  2. l’ingrediente o la categoria sono evidenziati nell’etichettatura mediante parole o immagini;
  3. l’ingrediente o la categoria sono essenziali per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.

 

Per agevolare l’applicazione corretta di tale obbligo da parte degli operatori, la Commissione UE ha elaborato alcune linee guida, contenute nella comunicazione di data 20.11.2017pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE dello scorso 21.11.2017 (C393/5).

Il nuovo testo “integra e sostituisce” i precedenti orientamenti risalenti al 21.12.1998, emanati quasi venti anni fa con riferimento alla (ormai abrogata) direttiva 79/112/CEE ma rimasti, sino ad oggi, un utile parametro per le imprese.

Sono molte le precisazioni di interesse contenute delle linee guida, per il cui esame approfondito non possiamo che rimandare alla lettura integrale del testo.

E’ comunque utile riportare di seguito una sintesi dei principali chiarimenti.

SUI PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DELLA REGOLA QUID.

a) L’obbligo di riportare il QUID quando l’ingrediente o la categoria di ingredienti figura nella denominazione dell’alimento.

Ai punti 6 e 7 della comunicazione, si conferma l’operatività dell’obbligo:

  • sia quando all’interno della denominazione dell’alimento figura il nome dello specifico ingrediente (es. yogurt alla fragola: in tal caso il QUID sarà riferità alla fragola);
  • sia quando all’interno della denominazione dell’alimento figura il nome generico della categoria dell’ingrediente (es. torta di frutta: in tal caso il QUID va riferito alla quantità totale di frutta).

Al punto 8, si precisa che:

  • se nella denominazione dell’alimento figura un ingrediente composto [1] (es. biscotti ripieni di crema), si deve indicare il QUID dell’ingrediente composto (il ripieno di crema);
  • se nella denominazione dell’alimento figura un ingrediente dell’ingrediente composto(es. biscotti ripieni di crema all’uovo), si deve indicare anche il QUID di tale ingrediente (le uova), oltre a quello dell’ingrediente composto.

b) L’obbligo di riportare il QUID quando l’ingrediente o la categoria di ingredienti, pur non essendo indicati nella denominazione dell’alimento, sono generalmente associati a tale denominazione dal consumatore.

Al punto 9, la Commissione chiarisce che, tendenzialmente, l’obbligo riguarda gli alimenti identificati in etichetta con una “denominazione usuale” [2] (es. chili con carne).

In particolare, al fine di stabilire quali ingredienti possano essere associati dai consumatori ai suddetti prodotti, con conseguente obbligo di indicazione del loro QUID, occorre risalire alla “denominazione descrittiva” corrispondente all’alimento [3] (es. per il chili con carne: carne di manzo tritata con fagioli rossi, pomodori, peperoni, cipolle e peperoncino).

Identificata la “denominazione descrittiva, il QUID dovrebbe quindi essere apposto con riferimento ai principali ingredienti individuati o a quelli provvisti di un certo valorerispetto agli altri (es. per il chili con carne: la carne di mazo tritata).

La stessa Commissione riporta alcuni casi esemplificativi, tra i quali, oltre il chili con carne già richiamato, figura anche la “gulaschsuppe“, con denominazione descrittiva di “minestra alla carne di manzo, cipolla e paprica” e conseguente obbligo di QUID per la “carne di manzo”,

c) L’obbligo di riportare il QUID quando l’ingrediente o la categoria di ingredienti sono evidenziati nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica.

Al punto 11, si puntualizza che l’ingrediente deve considerarsi “evidenziato” anche laddove in etichetta sia riportata solo un’immagine che suggerisce l’origine dell’ingrediente.
Esemplificativamente, l’immagine o il disegno di una mucca sull’etichetta di un alimento pone di per sé in evidenza gli ingredienti di origine lattiero-casearia, come latte e burro, e comporta quindi l’indicazione del relativo QUID.

d) L’obbligo di riportare il QUID quando l’ingrediente o la categoria di ingredienti sono essenziali per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.

Secondo le indicazioni del punto 14 della comunicazione, la disposizione riguarda prodotti la cui composizione può differire nettamente da uno Stato membro a un altro, ma che sono generalmente commercializzati con la stessa denominazione.

I casi individuati finora dalla Commissione sarebbero quindi limitati alla maionese ed almarzapane.

SULLE DEROGHE DALL’OBBLIGO DI INDICARE IL QUID.

Con riguardo alle deroghe previste dal regolamento (UE) n. 1169/2011, in questa sede è opportuno soffermarsi solo sull’ipotesi prevista dall’allegato VIII, punto 1, lettera a), punto iv), secondo cui: “L’indicazione quantitativa non è richiesta: a) per un ingrediente o una categoria di ingredienti: […] iv) che, pur figurando nella denominazione dell’alimento, non è suscettibile di determinare la scelta del consumatore nel paese di commercializzazione, poiché la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare l’alimento o tale da distinguerlo da altri prodotti simili; […]“.

Al punto 19 della comunicazione si fornisce, a titolo esemplificativo, un elenco degli alimenti che possono beneficiare della suddetta deroga:

  • whiskey/whisky di malto e prodotti analoghi, come la vodka di cereali,
  • liquori standard nella cui denominazione figura soltanto l’ingrediente impiegato per aromatizzare l’alcol,
  • acquavite di vinaccia ed acquavite di frutta,
  • salsa di soia,
  • grissini salati,
  • grissini con semi di papavero,
  • grissini con semi di sesamo,
  • chicchi di mais fritti o tostati,
  • birra al miele.

La Commissione, tuttavia, precisa che la deroga in esame può applicarsi soltanto se la denominazione dell’ingrediente o della categoria di ingredienti figura nella denominazione dell’alimento (anche se eventualmente ripetuta su vari lati dell’imballaggio).

La deroga non si applica, invece, se la denominazione dell’ingrediente è evidenziata, in particolare quando figura in un punto diverso dalla denominazione dell’alimento.

Ulteriori indicazioni sono poi riferite agli altri casi di deroga (punti da 15 a 24), alle forme di espressione del QUID (punti da 25 a 33) e, infine, alla posizione del QUID sull’etichetta (punti da 34 a 37).

 

 

 

[1] Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera h) del regolamento, per “ingrediente composto” si intende “un ingrediente che è esso stesso il prodotto di più ingredienti“.

[2] Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera o) del regolamento, la “denominazione usuale” corrisponde a quella “denominazione che è accettata quale nome dell’alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni”.

[3] L’articolo 2, paragrafo 2, lettera p) del regolamento definisce la “denominazione descrittiva” come “denominazione che descrive l’alimento e, se necessario, il suo uso e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso“.